In merito agli articoli pubblicati in queste ore sulla vicenda di Spaziotempo, il Parco Regionale dell’Appia Antica ritiene necessario fare chiarezza su un punto fondamentale: l’Ente chiede che venga osservato il limite dei 40 dB(A), in quanto applica la normativa in materia di inquinamento acustico e, in particolare, la classificazione acustica prevista per le aree particolarmente protette, regolamentata dal Comune di Roma.
Roma Capitale disciplina l’impatto acustico sul territorio comunale. Il Parco, in quanto ente gestore di un’area naturale protetta, ha invece il compito di valutare la compatibilità delle attività con la tutela degli habitat e della fauna selvatica.
Non è quindi corretto porre la questione nei termini di un Comune che “autorizza la musica” e di un Parco che invece “la vieta”.
Il Parco non vieta la musica. Applica le norme vigenti e chiede che, all’interno di un’area protetta, la musica e gli eventi siano compatibili con la tutela dell’ambiente.
La questione è diventata particolarmente rilevante per l’area nella quale si trova oggi Spaziotempo perché quel territorio non faceva parte del Parco quando venne definita la precedente perimetrazione e la relativa classificazione acustica. La situazione è cambiata nel 2018, quando la Regione Lazio ha ampliato il perimetro del Parco regionale dell’Appia Antica con la L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, pubblicata sul BURL n. 86 del 23 ottobre 2018. L’articolo 7 della legge modifica espressamente la perimetrazione del Parco e dispone l’ampliamento secondo la nuova cartografia allegata alla legge.
Dal momento in cui quell’area è entrata a tutti gli effetti nel perimetro del Parco, non può essere ignorato il regime di tutela che ne deriva, compresa la disciplina relativa all’inquinamento acustico applicabile alle aree protette.
Il documento pubblicato dal Parco nel giugno 2024 richiama espressamente la normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico e stabilisce che le emissioni sonore degli eventi debbano essere conformi alla zonizzazione acustica del Comune di Roma per le aree in Classe I – Aree particolarmente protette, nella quale ricade il territorio dell’Ente Parco. Lo stesso documento precisa che, per ragioni di tutela della fauna selvatica, il suono deve essere orientato e circoscritto e che l’Ente può adottare ulteriori restrizioni nelle ore notturne.
Dunque il limite dei 40 dB(A) non è una scelta discrezionale del Parco contrapposta agli 80 decibel autorizzati dal Comune: è la conseguenza dell’applicazione della disciplina acustica prevista per un’area che oggi, a differenza di quanto avveniva in passato, fa parte del territorio di un’area naturale protetta.
Questo è il punto che non può essere trascurato nel valutare la vicenda di Spaziotempo. Ma c’è un aspetto ancora più importante. La tutela della fauna non si misura soltanto con il numero indicato da un fonometro. Un evento può rispettare determinati limiti acustici e, nello stesso tempo, produrre un disturbo nei confronti della fauna selvatica. Rumore, luci, presenza umana e attività notturne possono interferire con i comportamenti degli animali, con la comunicazione, l’alimentazione, la riproduzione e l’utilizzo degli habitat. È proprio per questo che la normativa sulle aree protette impone all’Ente di prevenire il disturbo della fauna e di adottare, quando necessario, misure di tutela.
Non si tratta, inoltre, di una posizione assunta oggi nei confronti di Spaziotempo, né di una nuova linea del Parco contro gli eventi musicali.
A ulteriore e doveroso chiarimento, occorre ricordare che il Parco ha espresso parere favorevole al rilascio del Nulla Osta per tutte le attività richieste dal gestore, ad eccezione della sola musica con amplificazione all’aperto. L’Ente, proprio per non impedire lo svolgimento delle altre attività e per trovare una soluzione condivisa, ha inoltre proposto, come possibile alternativa, la realizzazione di cinema all’aperto, ritenendo che questa modalità potesse consentire di mantenere la programmazione e, al tempo stesso, ridurre l’impatto acustico sulla fauna.
È dunque difficile ricondurre la posizione del Parco a una contrarietà agli eventi o alle attività culturali. La questione riguarda una specifica modalità di svolgimento – la musica amplificata all’aperto – e il suo impatto in un’area naturale protetta.
Non si tratta di una sovrapposizione di competenze, ma dell’esercizio di competenze diverse che devono necessariamente dialogare tra loro.
Il Parco non vuole impedire lo svolgimento di eventi culturali e musicali. Al contrario, ritiene che cultura e tutela ambientale possano convivere. Ma perché questo avvenga è necessario che la tutela della natura non venga considerata soltanto alla fine dell’iter autorizzativo, quando la programmazione dell’evento è già stata definita. Deve essere un elemento della progettazione fin dall’inizio.
Per questo il Parco è disponibile a confrontarsi con gli Uffici preposti di Roma Capitale e con le altre istituzioni competenti per individuare soluzioni che consentano di coniugare le esigenze degli organizzatori con quelle di un territorio che, per legge, è sottoposto a una particolare tutela.
La domanda, quindi, non è se nel Parco debba esserci o meno la musica. La domanda è come fare musica in un’area protetta senza dimenticare che quel territorio non appartiene soltanto a chi lo attraversa o vi organizza un evento, ma anche alla fauna selvatica che lo abita.
È questo il compito del Parco e questa è la responsabilità che l’Ente intende continuare ad assumersi.
Foto: Courtesy Sveva Cangiano/Emozioni in Caffarella

