Ai sensi dell’ art. 1 co.32 legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, l’Ente assolve all’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale determinate informazioni sui procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo la struttura e le modalità definite dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e indicate nell’articolo 4 della Deliberazione ANAC n.39 del 2 gennaio 2016.
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Segnalazione di illeciti e irregolarità
In attuazione dell legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è attiva la seguente casella di posta elettronica segnalazione.illeciti@parcoappiaantica.it dedicata alla raccolta di segnalazioni, da parte dei dipendenti dell’Ente e della società civile, di illeciti ed irregolarità riscontrati all’interno di questa Amministrazione, fermo restando l’obbligo giuridico di denunciare un reato all’Autorità giudiziaria.
I dipendenti e i cittadini possono trasmettere la segnalazione:
– on line compilando e trasmettendo il seguente modulo di segnalazione (creare un form che compili e invii direttamente alla posta elettronica)
– in forma cartacea, utilizzando l’allegato modulo (qui mettiamo il link del modulo) indirizzato a: Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica- Via Appia Antica n. 42, 00179 Roma (RM). In questo caso è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”.
È opportuno che il segnalatore valuti, preventivamente, la fondatezza dell’illecito in quanto, se denuncia o riferisce fatti privi di concretezza, può incorrere nel reato di calunnia o di diffamazione.
Non sono consentite segnalazioni anonime, in quanto – se incomplete e poco dettagliate – non permettono un approfondimento.
La segnalazione non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’ art. 24, comma 1 lett. a), della L. 241/90 e s.m.i.
Le disposizioni di tutela dell’anonimato e di esclusione dell’accesso documentale non trovano applicazione qualora disposizioni di legge speciale ne vietino l’opposizione (es. indagini penali o tributarie, ispezioni disposte dall’autorità giudiziaria).
Per la tutela del dipendente che segnala l’illecito si richiama l’art. 1 comma 51 della legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.